Le prime notizie sulla
Dogana a Fano, risalgono alla fine della II guerra
mondiale, quando è certo che l’edificio dove
attualmente opera la Sezione doganale di Fano, in via
Nazario Sauro n.260, era già utilizzato per le
operazioni doganali, che si concentravano soprattutto
nel controllo dei traffici marittimi, dell’attività
peschereccia, come è evidente dalla sua collocazione
nel contesto urbanistico della città. Ma col passare
degli anni, il suo ruolo di vigilanza e tassazione
delle attività marinare si è sempre più ridotto, per
effetto delle mutate politiche tributarie. Infatti
attualmente tutto il settore della flotta peschereccia
gode della possibilità di rifornirsi di gasolio
agevolato, cioè senza l’imposizione dell’imposta di
fabbricazione (accisa) proprio in virtù della finalità
per la quale è erogato il carburante. Ciò è comunque
garantito da depositi fiscali siti nel porto, che
periodicamente sono soggetti al controllo delle
giacenze e movimentazioni da parte dell’Ufficio
doganale di Fano,
ma con notevole
riduzione di adempimenti burocratici rispetto al
passato. In teoria anche le imbarcazioni da diporto ai
sensi dell’art.254 del TULD (Testo unico delle leggi
doganali) n.43 del 1973, potrebbero beneficiare
dell’acquisto del carburante senza il pagamento
dell’imposta, sotto determinate condizioni, quale il
dover dimostrare di aver raggiunto un porto non
comunitario, ma nella pratica non essendovi pompe di
carburante autorizzate nel porto di Fano per tale tipo
di rifornimento, le predette operazioni sono
effettuate perlopiù nel porto di Ancona.
Dunque oggi, forse non
ha più senso parlare di Dogana marittima, per quella
di Fano, fino a quando
non sarà creato un porto
commerciale, con l’arrivo e la partenza di navi
mercantili, ma piuttosto di Dogana stradale o al
limite aeroportuale, se aumenterà l’esigenza di
traffici veloci con i Paesi dell’altra sponda,
Croazia, Albania etc. A quel punto, la Dogana di Fano
potrà essere definita tecnicamente “di confine”, e non
semplicemente Dogana “interna” quale essa è ai giorni
odierni.
In effetti la funzione
odierna esplicata dalla Sezione doganale di Fano, è
rivolta in prevalenza al controllo dei traffici
commerciali stradali di tutte quelle piccole e medie
imprese localizzate a Fano e nella valle del Metauro,
aventi rapporti commerciali con i Paesi extra-CE, o
più in generale con i Paesi facenti parte dell’Unione
Europea. Tuttavia a livello economico la cantieristica
locale, produttrice dei più famosi e rinomati marchi
di imbarcazioni da diporto, si fa apprezzare per
notevoli volumi di esportazioni verso gli Stati
americani. Qui occorre operare una distinzione,
poiché il controllo e il servizio doganale si attua in
modo diverso a seconda che il rapporto commerciale si
indirizzi verso un altro Paese dell’Unione Europea, o
verso un Paese Extra-CE.
Dal 1 Gennaio 1993
infatti, è stato soppresso il controllo doganale per
le merci provenienti ed indirizzate verso gli altri 14
Paesi dell’Unione europea ( dal 1 Maggio 2004 saranno
25, compresa l’Italia, i Paesi appartenenti
all’Unione per effetto dell’allargamento). Il
controllo è perciò limitato alle verifiche periodiche
effettuate presso le ditte per riscontrare l’effettiva
transazione delle merci sulla base dei semplici
documenti fiscali. L’unico onere che incombe sulle
ditte è rimasto quello di segnalare ogni acquisto o
cessione di merce a titolo oneroso, tramite dei
modelli reperibili presso le cartolerie, i cosiddetti
Modelli INTRA 1 per le cessioni, e modelli INTRA 2 per
gli acquisti, al fine di evitare possibili frodi
dell’Iva, considerato che su tale merci si applica il
principio della tassazione nel Paese di destinazione,
e pertanto l’IVA va pagata nel Paese dove la merce
viene immessa in consumo.
Tali acquisti e cessioni
sono detti anche intracomunitari per distinguerli
tecnicamente dalle vere e proprie importazioni ed
esportazioni, che continuano ad essere effettuate nei
rapporti commerciali con i Paesi non rientranti
nell’Unione Europea. Per quest’ultimo tipo di
operazioni è rimasto l’obbligo di sottoporre
immediatamente al controllo doganale le merci di tale
provenienza e destinazione, con la presentazione in
Dogana della Dichiarazione doganale per mezzo del
modello DAU, effettuata dagli appositi operatori del
settore, liberi professionisti, quali i spedizionieri
doganali, ora detti anche doganalisti, in seguito alla
legge di riforma del 25 luglio del 2000.
In pratica lo
spedizioniere doganale si incarica attraverso un
rapporto di mandato di dichiarare le merci in Dogana
in luogo del soggetto importatore od esportatore. In
seguito alle semplificazioni intervenute, soprattutto
negli ultimi anni, il funzionario doganale può
accertare la corrispondenza della merce con quanto
dichiarato sulla base dei soli documenti fiscali
allegati alla Dichiarazione, oppure limitarsi a non
operare nessun controllo, o se del caso procedere alla
verifica fisica della merce.
In ogni caso saranno
liquidati i diritti doganali, che comprendono il
pagamento dei dazi se applicabili, nelle varie
tipologie di importazione, ( poiché generalmente
l’esportazione è esente da diritti doganali) e
dell’Iva relativa, oltre a qualche altro tributo la
cui riscossione è demandata alla Dogana.
Comunque è importante
comprendere che la normativa doganale comunitaria è
abbastanza e necessariamente complessa, e dunque la
figura del doganalista si impone al fine di poter
permettere a chiunque, anche ad utenti occasionali,
di procedere ad importare od esportare merci con la
dovuta facilità e serenità, presentando in Dogana una
dichiarazione precisa della merce, con i necessari
documenti che occorre allegare.
Attualmente i maggiori
traffici con in Paesi extra-Ce sono rivolti verso in
Paesi dell’Est europeo, quali Romania, Ungheria,
Slovacchia, fino alle Repubbliche ex Sovietiche del
Baltico.
In ciò, risulta
determinante il ruolo svolto dalla Sezione doganale di
Fano, che consente alle ditte del luogo di ridurre i
costi e apprezzare la speditezza delle operazioni
doganali, permettendo di competere col proprio
prodotto sul mercato internazionale. In ogni caso
compito della Dogana non è solo quello di agevolare i
commerci leciti, con procedure chiare veloci ed
efficienti, ma anche quello di tutelare la sicurezza
alimentare e sanitaria in generale dei cittadini,
reprimendo ogni forma di introduzione nel territorio
doganale comunitario di merci o cose non conformi alla
normativa in vigore, e altresì evitando l’introduzione
di merci con marchi contraffatti che ledono in
particolare l’industria nazionale e comunitaria.
Queste ultime funzioni appena accennate, fanno parte
di quel lavoro “nascosto” sconosciuto ai più, per il
quale la Dogana non è stata ancora evidentemente
apprezzata nella giusta misura. Per maggiori dettagli
ed indicazioni sulle funzioni espletate dall’Agenzia
delle Dogane ci si può collegare al sito istituzionale
web:
www.agenziadelledogane.it.
Parlare di dogane e della loro storia, lunga
2500 anni, offre l’opportunità di veicolare un
patrimonio inestimabile di memoria che è
appartenenza, identità, cultura di una
organizzazione, in una parola, la sua ricchezza
professionale. Ma è anche la dichiarazione di
intenti di una nuova struttura, L’Agenzia delle
Dogane, erede disposta a mettersi in gioco,
ancora una volta, nella dimensione europea
aperta sul terzo millennio. Un ordinamento
doganale, anche se molto rudimentale, comincia a
prendere forma in Grecia all’inizio del V secolo
a.C. Le fonti riferiscono, infatti, che nel
porto ateniese del Pireo le merci in transito,
sia all’esportazione che all’importazione,
pagavano una tassa pari al 2% del loro valore (pentecostè),
aumentata al 10% (decatè) nel giro di qualche
decennio. Non abbiamo, invece, documentazione
relativa agli importi dei dazi dovuti alle
frontiere terrestri ma esistevano, comunque,
termini specifici per distinguere i dazi
marittimi da quelli terrestri ed i dazi interni
dai pedaggi. Anche a Roma, il concetto di dazio
(datium = il dare), ossia di pretesa della
pubblica autorità al fine di consentire il
passaggio delle merci attraverso i limiti
segnati, con criterio sovrano, dall’autorità
stessa, veniva indicato con svariati termini:
portorium, telonium, vectigal (da veho =
trasporto). Ma nonostante il proliferare dei
termini, a Roma, come già in Grecia, tali forme
di imposizione non avevano alcun carattere
protezionistico ed erano considerate mere forme
di entrata dello Stato al punto che la loro
riscossione era delegata a privati (pubblicani),
noti alle fonti per la loro rapacità. Perfino
l’approvvigionamento del grano, dal quale
dipendeva la vita stessa di Roma. era affidato
ai navicularii, veri e propri spedizionieri
doganali “incentivati” con concessioni ad
assumere impegni contrattuali con il governo.
Una maggiore ingerenza dell’autorità centrale
sul sistema di riscossione dei tributi doganali
si riscontra solo a partire dall’VIII secolo d.C.,
epoca in cui i beni che giungevano a
Costantinopoli dal Mar Morto venivano fermati
dai funzionari della dogana a Hieron,
all’entrata del Bosforo, dove pagavano un dazio
del 10% ad valorem, mentre i beni provenienti
dal Mediterraneo o dall’Egeo pagavano un dazio
analogo ad Abido, sull’Ellesponto. Nell’Alto
Medioevo, l’imposizione indiretta, lungi dal
costituire un sistema organico di proventi dello
Stato, si ridusse a varie vessazioni di Signori
che controllavano i pubblici uffici. Le imposte
doganali assunsero così un vero e proprio
carattere patrimoniale e, oltre ai dazi,
comparvero vari diritti di circolazione (tractatica,
pulveratica, pedatica), di passaggio sui ponti
(ripatica), etc. E’ in quest’epoca che comincia
ad essere usato il termine “dogana” che, a
partire dalle città marittime che avevano
intensi rapporti con gli arabi, si estende in
tutta la penisola. Dall’arabo “diwan, ”, il
termine indicava, nella Persia del Medioevo,
proprio l’Amministrazione dello Stato e la
Tenuta dei Libri contabili; ma “diwan” era anche
la stanza in cui si incontrava il Consiglio dei
vizir; in seguito, si impiegò lo stesso termine
per indicare il sedile con cuscini sul quale il
Vizir concludeva gli affari (da cui l’origine
della parola “divano”). La formazione delle
Signorie, dei principati regionali e delle
monarchie nazionali segnarono l’inizio di
trasformazioni estremamente lente di tutto il
sistema doganale, ma nonostante fossero via via
soppressi numerosi dazi e diritti pedonali, le
imposte sui traffici diventavano sempre più
esose e il sistema sempre più complesso.
Cominciò a maturare l’idea che le mutevoli
fortune dei porti italiani e, di conseguenza,
delle vie di comunicazione, nel seicento e nel
settecento, dipendessero soprattutto dalle
tariffe doganali e dalla mancata istituzione di
porti franchi nei principali scali. Tuttavia,
nonostante le dissertazioni dei cosiddetti
liberoscambisti, ancora nel 1766, il Granducato
di Toscana annoverava complessivamente 166
dogane interne e nel Regno di Napoli esistevano
ben 245 posti di pedaggio. Una qualche unità
doganale fu raggiunta, almeno all’interno dei
singoli stati, solo a partire dal 1848 con la
soppressione degli antichi divieti di
esportazione di alcune materie prime, mentre per
porre finalmente mano alla tanto sospirata unità
doganale dello Stato italiano si dovette
aspettare il 1870. E’ del 1878 l’adozione di una
nuova tariffa doganale che segna l’avvio di una
vera e propria politica protezionistica a tutela
dell’industria nascente, soprattutto tessile e
siderurgica. La situazione commerciale che ne
derivò rese ben presto necessaria la
sottoscrizione di numerosi trattati bilaterali,
tanto che all’inizio del primo conflitto
mondiale i soli Paesi non legati da vincoli
convenzionali con l’Italia erano: Afganistan,
Costarica, Guatemala e Uruguay. Durante il
conflitto, la rottura degli equilibri raggiunti
determinò il ricorso a diverse forme di
autarchia. Così alla fine della guerra si rese
necessaria la redazione di una nuova tariffa
(1921) che offriva di nuovo il pregio della
“negoziabilità” con trattati e che, strumento di
politica doganale quale era divenuta, dopo la
crisi economica del 1929 e i successivi aumenti
daziari, fu integrata dai divieti economici e
valutari. Alla fine della seconda guerra
mondiale comincia a prendere finalmente forma
l’idea di un’Europa unita: emerge la convinzione
che per la ricostruzione economica e la
stabilità sia necessaria una maggiore
cooperazione tra gli Stati europei. Con il
Trattato di Parigi (1951) nasce il primo nucleo
della Comunità europea. Sei Stati, Belgio,
Francia, Germania Italia Lussemburgo e Olanda
danno vita alla Comunità europea del carbone e
dell’acciaio (Ceca); qualche anno dopo, il 25
marzo del 1957, i sei firmano a Roma altri due
trattati: uno che crea la Comunità economica
europea (Cee), l’altro che istituisce la
Comunità europea per l’energia atomica (Euratom).
Già eliminati i dazi e le tasse di effetto
equivalente in ambito comunitario, un’ulteriore
spinta in avanti verso l’unificazione viene dal
Trattato di Schengen - cui l’Italia ha aderito
nel 1990 - che, di fatto, ha tolto i controlli
alle frontiere permettendo la libera
circolazione delle merci e delle persone. Nel
1992, con la firma del Trattato di Maastrich,
nasce ufficialmente l’Ue e vengono fissati i
criteri per l’adozione della moneta unica,
l’Euro, entrato in vigore il 1 gennaio 1999 ed
adottato come moneta unica ufficiale dai 15
Paesi dell’Ue dal 1 gennaio 2001. Il
riconoscimento che gli scambi economici
internazionali necessitano di un’amministrazione
estremamente dinamica, ha fatto sì che il 1
gennaio 2001 fosse costituita l’Agenzia delle
Dogane, ente pubblico dotato di personalità
giuridica con ampia autonomia, tappa di
passaggio obbligata del processo evolutivo verso
la realizzazione di un’Amministrazione doganale
comunitaria che assicuri a tutti i cittadini
europei parità di servizi resi.