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DOGANA

Diporto - normativa

SEZIONE DOGANALE  DI FANO

Tel.fax 0721-801259  

Direttore: Dr. Mario ANIMALI

Via Nazario Sauro   n.260 61032  FANO(PU)

dogana.pesaro.fano.@agenziadogane.it

www.agenziadelledogane.it
 

LA DOGANA A FANO

Le prime notizie sulla Dogana a Fano, risalgono alla fine della II guerra mondiale, quando è certo che l’edificio dove attualmente opera la Sezione doganale di Fano, in via Nazario Sauro n.260, era già utilizzato per le operazioni doganali, che si concentravano soprattutto nel controllo dei traffici marittimi, dell’attività peschereccia, come è evidente dalla sua collocazione nel contesto urbanistico della città. Ma col passare degli anni, il suo ruolo di vigilanza e tassazione delle attività marinare si è sempre più ridotto, per effetto delle mutate politiche tributarie.  Infatti attualmente tutto il settore della flotta peschereccia gode della possibilità di rifornirsi di gasolio agevolato, cioè senza l’imposizione dell’imposta di fabbricazione (accisa) proprio in virtù della finalità per la quale è erogato il carburante. Ciò è comunque garantito da depositi fiscali siti nel porto, che periodicamente sono soggetti al controllo delle giacenze e movimentazioni da parte dell’Ufficio doganale di Fano,

ma con notevole riduzione di adempimenti burocratici rispetto al passato. In teoria anche le imbarcazioni da diporto ai sensi dell’art.254 del TULD (Testo unico delle leggi doganali) n.43 del 1973,  potrebbero beneficiare dell’acquisto del carburante senza il pagamento dell’imposta, sotto determinate condizioni, quale il dover dimostrare di aver raggiunto un porto non comunitario, ma nella pratica non essendovi pompe di carburante autorizzate nel porto di Fano per tale tipo di rifornimento, le predette operazioni sono effettuate perlopiù nel porto di Ancona.    

Dunque oggi, forse non ha più senso parlare di Dogana marittima, per quella di Fano, fino a quando

non sarà creato un porto commerciale, con l’arrivo e la partenza di navi mercantili,  ma piuttosto di Dogana stradale o al limite aeroportuale, se aumenterà l’esigenza di traffici veloci con i Paesi dell’altra sponda, Croazia, Albania etc.  A quel punto, la Dogana di Fano potrà essere definita tecnicamente “di confine”, e non semplicemente Dogana “interna” quale essa è ai giorni odierni. 

In effetti la funzione odierna esplicata dalla Sezione doganale di Fano, è rivolta in prevalenza al controllo dei traffici commerciali stradali di tutte quelle piccole e medie imprese localizzate a Fano e nella valle del Metauro, aventi rapporti commerciali con i Paesi extra-CE, o più in generale con i Paesi facenti parte dell’Unione Europea. Tuttavia a livello economico la cantieristica locale, produttrice dei più famosi e rinomati marchi di imbarcazioni da diporto, si fa apprezzare per notevoli volumi di esportazioni verso gli Stati americani. Qui occorre operare una distinzione,  poiché il controllo e il servizio doganale si attua in modo diverso a seconda che il rapporto commerciale si indirizzi verso un altro Paese dell’Unione Europea, o verso un Paese Extra-CE.

Dal 1 Gennaio 1993 infatti, è stato soppresso il controllo doganale per le merci provenienti ed indirizzate verso gli altri 14 Paesi dell’Unione europea ( dal 1 Maggio 2004 saranno 25, compresa l’Italia,  i Paesi appartenenti all’Unione per effetto dell’allargamento). Il controllo è perciò limitato alle verifiche periodiche effettuate presso le ditte per riscontrare l’effettiva transazione delle merci sulla base dei semplici documenti fiscali. L’unico onere che incombe sulle ditte è rimasto quello di segnalare ogni acquisto o cessione di merce a titolo oneroso, tramite dei modelli reperibili presso le cartolerie, i cosiddetti Modelli INTRA 1 per le cessioni, e modelli INTRA 2 per gli acquisti, al fine di evitare possibili frodi dell’Iva, considerato che su tale merci si applica il principio della tassazione nel Paese di destinazione, e pertanto l’IVA va pagata nel Paese dove la merce viene immessa in consumo.

Tali acquisti e cessioni sono detti anche intracomunitari per distinguerli tecnicamente dalle vere e proprie importazioni ed esportazioni, che continuano ad essere effettuate nei rapporti commerciali con i Paesi non rientranti nell’Unione Europea.  Per quest’ultimo tipo di operazioni è rimasto l’obbligo di sottoporre immediatamente al controllo doganale le merci di tale provenienza e destinazione, con la presentazione in Dogana della Dichiarazione doganale per mezzo del modello DAU, effettuata dagli appositi operatori del settore, liberi professionisti, quali i spedizionieri doganali, ora detti anche doganalisti, in seguito alla legge di riforma del 25 luglio del 2000.  

In pratica lo spedizioniere doganale si incarica attraverso un rapporto di mandato di dichiarare le merci in Dogana in luogo del soggetto importatore od esportatore.  In seguito alle semplificazioni intervenute, soprattutto negli ultimi anni, il funzionario doganale può accertare la corrispondenza della merce con quanto dichiarato sulla base dei soli documenti fiscali allegati alla Dichiarazione, oppure limitarsi a non operare nessun controllo, o se del caso procedere alla verifica fisica della merce.        

In ogni caso saranno liquidati i diritti doganali, che comprendono il pagamento dei dazi se applicabili, nelle varie tipologie di importazione, ( poiché generalmente l’esportazione è esente da diritti doganali) e dell’Iva relativa, oltre a qualche altro tributo la cui riscossione è demandata alla Dogana.

Comunque è importante comprendere che la normativa doganale comunitaria è abbastanza e necessariamente complessa, e dunque la figura del doganalista si impone al fine di poter permettere a chiunque, anche ad utenti occasionali,  di procedere ad importare od esportare merci con la dovuta facilità e serenità, presentando in Dogana una dichiarazione precisa della merce, con i necessari documenti che occorre allegare.

Attualmente i maggiori traffici con in Paesi extra-Ce sono rivolti verso in Paesi dell’Est europeo, quali Romania, Ungheria, Slovacchia, fino alle Repubbliche ex Sovietiche del Baltico.

In ciò, risulta determinante il ruolo svolto dalla Sezione doganale di Fano, che consente alle ditte del luogo di ridurre i costi e apprezzare la speditezza delle operazioni doganali, permettendo di competere col proprio prodotto sul mercato internazionale.  In ogni caso compito della Dogana non è solo quello di agevolare i commerci leciti, con procedure chiare veloci ed efficienti,  ma anche quello di tutelare la sicurezza alimentare e sanitaria in generale dei cittadini, reprimendo ogni forma di introduzione nel territorio doganale comunitario di merci o cose non conformi alla normativa in vigore, e altresì evitando l’introduzione di merci con marchi contraffatti che ledono in particolare l’industria nazionale e comunitaria. Queste ultime  funzioni appena accennate, fanno parte di quel lavoro “nascosto” sconosciuto ai più, per il quale la Dogana non è stata ancora evidentemente apprezzata nella giusta misura.  Per maggiori dettagli ed indicazioni sulle funzioni espletate dall’Agenzia delle Dogane ci si può collegare al sito istituzionale web: www.agenziadelledogane.it.

carta doganale   

Le Dogane:
2500 anni di storia


Parlare di dogane e della loro storia, lunga 2500 anni, offre l’opportunità di veicolare un patrimonio inestimabile di memoria che è appartenenza, identità, cultura di una organizzazione, in una parola, la sua ricchezza professionale. Ma è anche la dichiarazione di intenti di una nuova struttura, L’Agenzia delle Dogane, erede disposta a mettersi in gioco, ancora una volta, nella dimensione europea aperta sul terzo millennio. Un ordinamento doganale, anche se molto rudimentale, comincia a prendere forma in Grecia all’inizio del V secolo a.C. Le fonti riferiscono, infatti, che nel porto ateniese del Pireo le merci in transito, sia all’esportazione che all’importazione, pagavano una tassa pari al 2% del loro valore (pentecostè), aumentata al 10% (decatè) nel giro di qualche decennio. Non abbiamo, invece, documentazione relativa agli importi dei dazi dovuti alle frontiere terrestri ma esistevano, comunque, termini specifici per distinguere i dazi marittimi da quelli terrestri ed i dazi interni dai pedaggi. Anche a Roma, il concetto di dazio (datium = il dare), ossia di pretesa della pubblica autorità al fine di consentire il passaggio delle merci attraverso i limiti segnati, con criterio sovrano, dall’autorità stessa, veniva indicato con svariati termini: portorium, telonium, vectigal (da veho = trasporto). Ma nonostante il proliferare dei termini, a Roma, come già in Grecia, tali forme di imposizione non avevano alcun carattere protezionistico ed erano considerate mere forme di entrata dello Stato al punto che la loro riscossione era delegata a privati (pubblicani), noti alle fonti per la loro rapacità. Perfino l’approvvigionamento del grano, dal quale dipendeva la vita stessa di Roma. era affidato ai navicularii, veri e propri spedizionieri doganali “incentivati” con concessioni ad assumere impegni contrattuali con il governo. Una maggiore ingerenza dell’autorità centrale sul sistema di riscossione dei tributi doganali si riscontra solo a partire dall’VIII secolo d.C., epoca in cui i beni che giungevano a Costantinopoli dal Mar Morto venivano fermati dai funzionari della dogana a Hieron, all’entrata del Bosforo, dove pagavano un dazio del 10% ad valorem, mentre i beni provenienti dal Mediterraneo o dall’Egeo pagavano un dazio analogo ad Abido, sull’Ellesponto. Nell’Alto Medioevo, l’imposizione indiretta, lungi dal costituire un sistema organico di proventi dello Stato, si ridusse a varie vessazioni di Signori che controllavano i pubblici uffici. Le imposte doganali assunsero così un vero e proprio carattere patrimoniale e, oltre ai dazi, comparvero vari diritti di circolazione (tractatica, pulveratica, pedatica), di passaggio sui ponti (ripatica), etc. E’ in quest’epoca che comincia ad essere usato il termine “dogana” che, a partire dalle città marittime che avevano intensi rapporti con gli arabi, si estende in tutta la penisola. Dall’arabo “diwan, ”, il termine indicava, nella Persia del Medioevo, proprio l’Amministrazione dello Stato e la Tenuta dei Libri contabili; ma “diwan” era anche la stanza in cui si incontrava il Consiglio dei vizir; in seguito, si impiegò lo stesso termine per indicare il sedile con cuscini sul quale il Vizir concludeva gli affari (da cui l’origine della parola “divano”). La formazione delle Signorie, dei principati regionali e delle monarchie nazionali segnarono l’inizio di trasformazioni estremamente lente di tutto il sistema doganale, ma nonostante fossero via via soppressi numerosi dazi e diritti pedonali, le imposte sui traffici diventavano sempre più esose e il sistema sempre più complesso. Cominciò a maturare l’idea che le mutevoli fortune dei porti italiani e, di conseguenza, delle vie di comunicazione, nel seicento e nel settecento, dipendessero soprattutto dalle tariffe doganali e dalla mancata istituzione di porti franchi nei principali scali. Tuttavia, nonostante le dissertazioni dei cosiddetti liberoscambisti, ancora nel 1766, il Granducato di Toscana annoverava complessivamente 166 dogane interne e nel Regno di Napoli esistevano ben 245 posti di pedaggio. Una qualche unità doganale fu raggiunta, almeno all’interno dei singoli stati, solo a partire dal 1848 con la soppressione degli antichi divieti di esportazione di alcune materie prime, mentre per porre finalmente mano alla tanto sospirata unità doganale dello Stato italiano si dovette aspettare il 1870. E’ del 1878 l’adozione di una nuova tariffa doganale che segna l’avvio di una vera e propria politica protezionistica a tutela dell’industria nascente, soprattutto tessile e siderurgica. La situazione commerciale che ne derivò rese ben presto necessaria la sottoscrizione di numerosi trattati bilaterali, tanto che all’inizio del primo conflitto mondiale i soli Paesi non legati da vincoli convenzionali con l’Italia erano: Afganistan, Costarica, Guatemala e Uruguay. Durante il conflitto, la rottura degli equilibri raggiunti determinò il ricorso a diverse forme di autarchia. Così alla fine della guerra si rese necessaria la redazione di una nuova tariffa (1921) che offriva di nuovo il pregio della “negoziabilità” con trattati e che, strumento di politica doganale quale era divenuta, dopo la crisi economica del 1929 e i successivi aumenti daziari, fu integrata dai divieti economici e valutari. Alla fine della seconda guerra mondiale comincia a prendere finalmente forma l’idea di un’Europa unita: emerge la convinzione che per la ricostruzione economica e la stabilità sia necessaria una maggiore cooperazione tra gli Stati europei. Con il Trattato di Parigi (1951) nasce il primo nucleo della Comunità europea. Sei Stati, Belgio, Francia, Germania Italia Lussemburgo e Olanda danno vita alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca); qualche anno dopo, il 25 marzo del 1957, i sei firmano a Roma altri due trattati: uno che crea la Comunità economica europea (Cee), l’altro che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica (Euratom). Già eliminati i dazi e le tasse di effetto equivalente in ambito comunitario, un’ulteriore spinta in avanti verso l’unificazione viene dal Trattato di Schengen - cui l’Italia ha aderito nel 1990 - che, di fatto, ha tolto i controlli alle frontiere permettendo la libera circolazione delle merci e delle persone. Nel 1992, con la firma del Trattato di Maastrich, nasce ufficialmente l’Ue e vengono fissati i criteri per l’adozione della moneta unica, l’Euro, entrato in vigore il 1 gennaio 1999 ed adottato come moneta unica ufficiale dai 15 Paesi dell’Ue dal 1 gennaio 2001. Il riconoscimento che gli scambi economici internazionali necessitano di un’amministrazione estremamente dinamica, ha fatto sì che il 1 gennaio 2001 fosse costituita l’Agenzia delle Dogane, ente pubblico dotato di personalità giuridica con ampia autonomia, tappa di passaggio obbligata del processo evolutivo verso la realizzazione di un’Amministrazione doganale comunitaria che assicuri a tutti i cittadini europei parità di servizi resi.